Lo Statuto della Fondazione
Statuto della
FONDAZIONE OMERO RANELLETTI
del
2080 Distretto Rotary International
ART. 1 La Fondazione si denomina:
FONDAZIONE OMERO RANELLETTI
del 2080 Distretto Rotary International
ha sede in Roma, attualmente in Piazza Cola di Rienzo 69, e la sede può essere variata , nell’ambito di Roma, con delibera del Consiglio Direttivo.
La Fondazione, facendo espresso riferimento ai principi ispiratori del Rotary International, ha per scopo la promozione dell’ideale del servire, sotto ogni profilo: in particolare, per quanto attiene alla valorizzazione della cultura, della ricerca e della formazione etico-professionale, nonché della tutela ambientale.
I fini come sopra previsti saranno attuati mediante corsi, seminari, conferenze, convegni, dibattiti, pubblicazioni, premi e borse di studio, da usufruire anche all’estero, e quant’altro ritenuto opportuno dai competenti organi sociali.
E’ escluso ogni scopo di lucro.
ART. 2 Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito da quanto ricevuto in donazione e descritto nell’atto costitutivo del quale questo Statuto è parte integrante.
Tale patrimonio potrà venire aumentato ed alimentato da somme conferite a titolo di liberalità, da beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte dello Stato, di Enti pubblici e privati, da organismi rotariani, e/o da persone fisiche.
In generale il patrimonio sarà composto da donazioni mobiliari ed immobiliari, oblazioni, legati ed erogazioni dei promotori e di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.
ART. 3 La Fondazione realizza le proprie attività istituzionali con il patrimonio di cui dispone e con le rendite relative, nonché con qualunque altra entrata economico-finanziaria non destinata all’incremento del patrimonio.
La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo che per conseguire gli scopi indicati delibererà in ordine ad ogni attività istituzionale, senza eccezioni, nel rispetto delle migliori regole amministrative, con i criteri e le modalità ritenuti più utili ed efficaci rispetto alle esigenze concrete da soddisfare; potrà istituire ed attribuire incarichi, tra i quali quelli di Direttore Scientifico in relazione ai programmi deliberati; provvederà all’investimento più sicuro e redditizio dei mezzi economici della Fondazione stessa.
ART. 4 L’esercizio finanziario decorre dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno successivo. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio, il bilancio consuntivo verrà sottoposto alla approvazione del Consiglio Direttivo.
ART. 5 Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri che durano in carica un anno.
Il Presidente è di diritto il Past Governatore che ha retto - nell’anno rotariano immediatamente precedente - il Distretto del Rotary International nella cui competenza territoriale ricade la città di Roma.
Fanno altresì parte del Consiglio:
- il Governatore in carica pro tempore;
- il Governatore eletto a svolgere le mansioni nell’anno rotariano immediatamente successivo;
- un Past Governatore (al quale è attribuita la Vice Presidenza) a rotazione annuale: stabilendosi che, a cominciare dal Decano, i Past Governatori si succederanno di anno in anno in ordine decrescente di data di nomina, e ciò fino a quando ognuno di essi abbia fatto parte del Consiglio; il turno riprenderà nello stesso ordine, ad iniziare dal Decano, allorché dovrebbe essere chiamato all’incarico colui che ha appena cessato di essere l’immediato Past Governatore;
- altri tre rotariani, eletti di anno in anno al Congresso Distrettuale, in rappresentanza delle aree geografiche da cui è composto il Distretto.
ART.6 Il Consiglio Direttivo è investito di tutti poteri necessari per l’amministrazione del patrimonio della Fondazione, per la gestione delle attività economiche necessarie alla formazione delle rendite e per la realizzazione del programma delle iniziative che costituiscono lo scopo della Fondazione.
Al Consiglio Direttivo spetta in particolare:
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo, predisposti dal Segretario, nel rispetto delle linee generali dello Statuto della Fondazione;
- deliberare sugli argomenti che siano sottoposti al suo esame dal Presidente;
ART. 7 Il Presidente, ed in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Inoltre il Presidente, ovvero in caso di sua assenza o impedimento, o per sua delega, il Vice Presidente:
- compie ogni atto di ordinaria amministrazione (tale si intende quello che non intacchi il patrimonio della Fondazione);
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo proponendo gli argomenti da inserire nell’ordine del giorno;
- firma gli atti e quanto occorra per l’attuazione di quanto deliberato dal Consiglio;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l’osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si rende necessaria,
- sovrintende all’azione del Segretario tesa all’esecuzione delle delibere del Consiglio;
- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno sottoponendolo nel più breve tempo possibile all’approvazione del Consiglio Direttivo.
ART. 8 Il Segretario della Fondazione viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i rotariani del Distretto , dura in carica un anno ed e’ rieleggibile .
Allo stesso sono attribuiti i seguenti compiti e poteri:
- redigere i verbali delle riunioni del Consiglio, alle quali partecipa con voto consultivo,
- predisporre i bilanci preventivo e consuntivo;
- curare l’attuazione delle attività organizzative, amministrative, culturali e scientifiche della Fondazione, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo, di concerto con il Presidente;
- operare con firma disgiunta dal Presidente sui conti bancari intestati alla Fondazione,
- riferire il suo operato al Presidente.
ART.9 Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, in seduta ordinaria, almeno due volte l’anno per gli adempimenti previsti dallo Statuto. Può riunirsi inoltre ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da un terzo dei suoi membri. La convocazione, con avviso scritto inviato almeno otto giorni prima della data di riunione, deve portare l’indicazione degli argomenti costituenti l’ordine del giorno della riunione.
Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono validamente prese con il consenso della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio. A votazione palese. Per l’approvazione delle modifiche dello Statuto occorre il consenso dei due terzi dei componenti.
I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, preparati dal Segretario, devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
ART. 10 Il Collegio dei Revisori dei Conti viene nominato dal Governatore pro tempore del Distretto del Rotary International nella cui competenza territoriale rientra la città di Roma. Si compone di tre membri, di cui uno, iscritto all’Albo dei Revisori, con la carica di Presidente. I membri devono essere rotariani, durano in carica un anno e sono rieleggibili.
Il Collegio ha il compito di accertare la regolare tenuta della contabilità e vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto.
ART.11 Tutte le cariche, nonché gli incarichi, che venissero attribuiti dal Consiglio Direttivo, sono gratuiti.
ART. 12 In caso di estinzione della Fondazione, i suoi beni saranno devoluti alla “Rotary Foundation” del Rotary International, salvo diversa destinazione deliberata all’unanimità’ dal Consiglio Direttivo, sentito il parere (come da Atto Costitutivo ) degli Eredi del PDG Tullio Fazi.
ART. 13 Per tutto quanto non indicato e disciplinato da questo Statuto, valgono le disposizioni di legge in materia, con esplicito richiamo alle disposizioni del Codice Civile sulle Fondazioni.



